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Gli ufficiali ammessi alla ferma di cui al precedente articolo possono chiedere di esserne prosciolti. Il Ministro ha facolta' di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio. Il Ministro puo' disporre il proscioglimento dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento. L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli e' prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 9 ottobre 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;371~art2 · fonte su Normattiva