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Al termine della ferma di cinque anni, in caso di proscioglimento per inabilita' permanente al servizio incondizionato, ovvero in caso di proscioglimento volontario dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio dalla data di decorrenza della ferma stessa, gli ufficiali di cui ai precedenti articoli hanno diritto ad un premio di lire 100.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero. Il premio di cui al primo comma non compete agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 9 ottobre 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;371~art3 · fonte su Normattiva