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Per quanto non previsto dai precedenti articoli valgono, nei confronti degli ufficiali di complemento assoggettati alla ferma volontaria, le norme vigenti presso ciascuna Forza armata. Restano ferme le disposizioni di cui alle leggi 21 maggio 1960, n. 556, e 21 febbraio 1963, n. 249, relative al reclutamento degli ufficiali piloti di complemento, rispettivamente, dell'Aeronautica e della Marina, nonche' quelle di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575.
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 9 ottobre 2010
