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Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano prestato, anche in piu' riprese, almeno cinque anni di servizio effettivo, ((escluso, per tutte e tre le forze armate, il periodo corrispondente alla durata della ferma di leva presso l'Esercito e l'Aeronautica)), e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in detta posizione, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, e comunque non oltre il raggiungimento del limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto. 1 Gli ufficiali di cui al comma precedente appartenenti alle categorie della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianita' senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio nel grado rivestito. Nei confronti degli ufficiali predetti sono utili a pensione i servizi militari comunque resi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento, ove gia' non effettuato, della ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro ragguagliata agli stipendi percetti dagli interessati durante i periodi stessi. A detti ufficiali e' estesa la disposizione dell'art. 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550. Il Ministro puo' disporre il collocamento in congedo degli ufficiali di cui al presente articolo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, per motivi disciplinari o per scarso rendimento. Gli ufficiali che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente loro spettante; sono collocati in congedo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, e collocati nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 maggio 1970, n. 289
1La L. 11 maggio 1970, n. 289 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Ai fini del computo dei cinque anni di servizio effettivo richiesti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, la frazione di anno superiore a sei mesi deve intendersi come anno intero".
Testo in vigore dal 7 giugno 1970 al 9 ottobre 2010
