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Trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Art. 7

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 1980 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Articolo abrogato dalla l. 20 settembre 1980, n. 574.

Abrogato dal 9 ottobre 1980

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1968oggi
  1. 9 ottobre 2010 — oggiabrogatoper 16 anni
  2. 9 ottobre 1980 — 9 ottobre 2010abrogatoper 30 anni
  3. 12 aprile 1968 — 9 ottobre 1980testo originarioper 13 anni

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;371~art7 · fonte su Normattiva

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  • Trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
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