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Gli ufficiali di complemento richiamati o trattenuti in servizio che alla data del 31 dicembre 1968 non si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere ammessi, senza concorso, alla ferma volontaria di cui all'art. 1; il periodo di servizio gia' prestato, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, e' computato ai fini della ferma volontaria. Gli ufficiali di complemento della Marina che alla data del 31 dicembre 1968, siano vincolati ad una delle rafferme previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, possono commutare tale rafferma nella ferma volontaria di cui all'art. 1, nel termine e alle condizioni stabiliti al comma precedente.
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 9 ottobre 1980
