Art. 35-terPortale unico del reclutamento

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[1]L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorita' amministrative indipendenti ((...)) avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, ((n. 56, di seguito denominato)) "Portale", disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalita' anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi ((dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando ((un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale)) a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale e' gratuita e puo' essere ((effettuata)) esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del ((codice dell'amministrazione digitale, di cui al)) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al ((regolamento (UE) 2016/679)) del Parlamento europeo e del Consiglio ((, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al)) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di concorso. ((2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale)) Le informazioni necessarie per l'iscrizione al Portale, le modalita' di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui al comma 1 ((...)) e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso sono definite entro il 31 ottobre 2022 con protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione. Per i reclutamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 3, i protocolli tengono conto delle specificita' dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. ((L'utilizzo del Portale e' esteso)) a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalita' di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del ((Ministro per la pubblica amministrazione)), adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I bandi per il reclutamento e per la mobilita' del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[2]114

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79

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Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, puo' essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle autorita' amministrative indipendenti. Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113".

Testo vigente dal 30 giugno 2022 al 25 febbraio 2023 · versione 157 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art35ter · fonte su Normattiva