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I fanciulli di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai fanciulli stessi un'adeguata formazione professionale. Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i fanciulli che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di un'occupazione, a frequentare detti corsi.

Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999

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urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art25 · fonte del testo