Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999. Leggi il testo vigente →
L'eta' minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, e' fissata a 15 anni compiuti. In agricoltura e nei servizi familiari l'eta' minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli e' fissata a 14 anni compiuti, purche' cio' sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.
Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999
