Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:

  • a)servizi domestici prestati in ambito familiare;
  • b)prestazioni di lavoro non nocivo, ne' pregiudizievole, ne' pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare; Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento piu' favorevole di quello previsto dalla presente legge. 3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale

Testo vigente dal 23 ottobre 1999

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Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999. 89 parole tolte, 81 parole aggiunte in 5 capoversi.

Le norme della presente legge non si applicano tolto: nei riguardi dei fanciulli e degli adolescenti aggiunto: agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:

a) tolto: addetti ai servizi familiari, salvo il disposto di cui agli articoli 3, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 24 aggiunto: servizi domestici prestati in ambito familiare;

b) tolto: lavoranti a domicilio, salvo il disposto di cui agli articoli 3, primo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 24;

tolto: c) occupati a bordo delle navi, in quanto tutelati da specifiche disposizioni;

tolto: d) occupati negli uffici o nelle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici, sempreche' disposizioni legislative o regolamentari aggiunto: prestazioni di lavoro non nocivo, ne' pregiudizievole, ne' pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare; Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento piu' favorevole di quello tolto: stabilito aggiunto: previsto dalla presente legge. aggiunto: 3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art2 · fonte del testo