Articolo abrogato dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345.
Abrogato dal 10 ottobre 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345.
Abrogato dal 10 ottobre 2000
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3 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262
Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 ha disposto (con l'at. 16) che "fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7, nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonche' del comma 2, lettera a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 977 del 1967, e della lettera c)".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art5 · fonte del testo