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Non possono essere adibiti:

  • a)i fanciulli e gli adolescenti di eta' inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'articolo 6 della presente legge;
  • b)i fanciulli e gli adolescenti di eta' inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;
  • c)i fanciulli e gli adolescenti di eta' inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere;
  • d)i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie;
  • e)i fanciulli e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonche' ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;
  • f)i fanciulli e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente;
  • g)i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al traino dei vagonetti;
  • h)i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche.

Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art5 · fonte del testo