Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:

  • a)sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'eta';
  • b)attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
  • c)natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
  • d)movimentazione manuale dei carichi;
  • e)sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
  • f)pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
  • g)situazione della formazione e dell'informazione dei minori. 2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potesta' genitoriale

Testo vigente dal 23 ottobre 1999

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999. 23 parole tolte, 159 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: L'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti e' subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacentiaggiunto: Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, tolto: idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralita'. aggiunto: effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:

aggiunto: a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'eta';

aggiunto: b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;

aggiunto: c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;

aggiunto: d) movimentazione manuale dei carichi;

aggiunto: e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;

aggiunto: f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;

aggiunto: g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori. 2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potesta' genitoriale

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art7 · fonte del testo