I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purche' siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica. L'idoneita' dei minori indicati al comma 1 all'attivita' lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non puo' essere adibito. Il giudizio sull'idoneita' o sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potesta' genitoriale. Questi ultimi hanno facolta' di richiedere copia della documen-tazione sanitaria. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso. Agli adolescenti adibiti alle attivita' lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7. Il controllo sanitario di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel. In tale caso il controllo sanitario ha periodicita' almeno biennale. In deroga all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono essere superiori all'anno. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazione dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

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Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazione dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, e' abrogata, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, la disposizione concernente l'obbligo del certificato di idoneita' per l'assunzione di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 21 agosto 2013

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 10 ottobre 2000 al 21 agosto 2013.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazione dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

    Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazione dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, e' abrogata, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, la disposizione concernente l'obbligo del certificato di idoneita' per l'assunzione di cui al presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art8 · fonte del testo