[1]La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma. 1

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 26 aprile 1934 - Anno XII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - De Francisci

[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

La presente legge entra in vigore il 11 agosto 1936, poiche' il decreto cui si fa riferimento nel presente articolo e' il Decreto 4 maggio 1936 pubblicato in G.U. 13/05/1936, n. 111.

Testo vigente dal 28 maggio 1936

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 maggio 1936

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1934 al 28 maggio 1936.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La presente legge entra in vigore il 11 agosto 1936, poiche' il decreto cui si fa riferimento nel presente articolo e' il Decreto 4 maggio 1936 pubblicato in G.U. 13/05/1936, n. 111.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art26 · fonte del testo