[1]I fanciulli e le donne minorenni non possono essere addetti al lavoro ove non risulti, in base a certificato medico, che sono sani e adatti al lavoro.

[2]Qualora il sanitario ritenga che non siano fisicamente idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 10 e 11, dovra' specificare nel certificato medico i lavori ai quali non possono essere addetti.

[3]Non possono essere addetti al lavoro fanciulli e donne minorenni che non siano forniti di un libretto di lavoro, le cui norme saranno determinate dal Ministro per le corporazioni con apposito decreto, e nel quale sara' inserita fra gli altri elementi la scheda sanitaria.

Testo vigente dal 27 aprile 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art8 · fonte del testo