Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale

Art. 5 — Competenze del Ministero della difesa

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Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalita':

  • a)puo' realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l'impiego delle Truppe alpine;
  • b)cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attivita' culturali nell'attuazione del programma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli obiettivi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito ha carattere di priorita' la catalogazione informatica delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.

Testo in vigore dal 30 marzo 2001 al 9 ottobre 2010

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-03-07;78~art5 · fonte su Normattiva