Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale
Art. 6 — Competenze del Ministero degli affari esteri
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Nei limiti delle risorse destinate a tali finalita', il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina:
- a)la partecipazione degli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all'articolo 1;
- b)la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative all'estero;
- c)la cooperazione di Amministrazioni dello Stato, Universita', enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.
Testo in vigore dal 30 marzo 2001 al 9 ottobre 2010
