Art. 7 — Competenze delle regioni
Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:
- a)promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, svolti da privati e enti locali, tenendo conto delle priorita' e assicurando la conformita' ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 4, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attivita' formative e didattiche;
- b)possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);
- c)disciplinano con legge l'attivita' della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalita' della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 993) dell'art. 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
Testo vigente dal 27 marzo 2012
