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Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:

  • a)promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, svolti da privati e enti locali, tenendo conto delle priorita' e assicurando la conformita' ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 4, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attivita' formative e didattiche;
  • b)possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);
  • c)disciplinano con legge l'attivita' della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalita' della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

Testo in vigore dal 30 marzo 2001 al 9 ottobre 2010

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