Chiunque - per quanto attiene alla produzione del prosciutto di Modena - impedisce l'espletamento delle verifiche e dei controlli di cui al precedente articolo 4 e' punito con la multa da lire centomila a lire cinquecentomila; chi tiene falsamente i registri e la documentazione di cui allo stesso articolo 4 e' punito con la multa da lire ottantamila a lire quattrocentomila. Lo stesso, indipendentemente dall'applicazione di tali pene, puo' essere privato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura indicata dall'articolo 5 per un periodo da uno a sei mesi.

Testo vigente dal 30 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-01-12;11~art10 · fonte su Normattiva