Art. 10 — Impedimento alle verifiche e falsa documentazione
Chiunque - per quanto attiene alla produzione del prosciutto di Modena - impedisce l'espletamento delle verifiche e dei controlli di cui al precedente articolo 4 e' punito con la multa da lire centomila a lire cinquecentomila; chi tiene falsamente i registri e la documentazione di cui allo stesso articolo 4 e' punito con la multa da lire ottantamila a lire quattrocentomila. Lo stesso, indipendentemente dall'applicazione di tali pene, puo' essere privato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura indicata dall'articolo 5 per un periodo da uno a sei mesi.
Testo vigente dal 30 gennaio 1990
