Chiunque produce, pone in vendita e/o immette al consumo sotto la denominazione di cui all'articolo 1 prosciutti non rispondenti alle prescrizioni della presente legge e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire diecimila a lire cinquantamila per ogni prosciutto posto in vendita o comunque distribuito per il consumo, fino a un massimo di cinque milioni di lire. Alla stessa pena e' soggetto chiunque fa uso della denominazione "prosciutto di Modena", accompagnata da qualificativi o da diminutivi o da maggiorativi o da consimili deformazioni dell'anzidetto nome di origine - ivi comprese le indicazioni in lingua estera traducenti l'espressione "prosciutto di Modena" - o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, per indicare prodotti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge.

Testo vigente dal 30 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-01-12;11~art8 · fonte su Normattiva