Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1990 al 6 marzo 1992. Leggi il testo vigente →

Il "prosciutto di Modena" si ottiene dalla coscia fresca di suini di razza bianca, esclusi verri e scrofe, allevati in stabulazione nel territorio nazionale, tempestivamente sanati, alimentati nel trimestre precedente la macellazione con sostanze tali da limitare l'apporto di grassi ad una percentuale inferiore al dieci per cento, riposati, digiuni, macellati in condizioni sanitarie perfette, e sottoposti al dissanguamento secondo le migliori tecniche di produzione. La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la tibia, la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche. La stagionatura del prodotto denominato "prosciutto di Modena" non puo' essere inferiore a nove mesi a partire dall'ingresso della coscia fresca nello stabilimento di stagionatura. Le cosce fresche del "prosciutto di Modena" non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1990 al 6 marzo 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-01-12;11~art2 · fonte su Normattiva