Le razze, l'allevamento e l'alimentazione dei suini da cui provengono le cosce fresche di cui al precedente articolo 1, devono essere conformi alle prescrizioni, una volta divenute operanti, emanate dall'organismo abilitato di cui al successivo articolo 11 ed approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanita'. L'allevatore e' tenuto a rilasciare per i suini avviati alla macellazione un certificato attestante la conformita' dei medesimi alle prescrizioni di cui al comma 1. I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.

Testo vigente dal 20 febbraio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-02-13;26~art4 · fonte su Normattiva