Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"

Art. 13 — Norme penali relative alla tipicità del prodotto

Chiunque viola gli articoli 7, comma 2, lettere a), b) e d), 8, comma 1, e 9, commi 2 e 4, e' punito con la reclusione da un mese ad un anno o con la multa da due milioni a venti milioni di lire. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene per vendere, pone in vendita o immette altrimenti in circolazione prosciutti muniti di contrassegno contraffatto o alterato. Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' essere disposta anche la chiusura, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'esercizio di vendita.

Testo vigente dal 20 febbraio 1990

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-02-13;26~art13 · fonte su Normattiva