Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"

Art. 10 — Obbligo di assoggettamento a controllo

Gli allevatori, i macellatori ed i produttori nonche' tutti coloro che, a qualsiasi titolo, confezionano, detengono, trasportano, vendono o comunque distribuiscono al consumo prosciutti sono tenuti a consentire ogni forma di controllo volta ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, ivi comprese le ispezioni necessarie per verificare l'idoneita' all'uopo dei locali e degli impianti.

Testo vigente dal 20 febbraio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-02-13;26~art10 · fonte su Normattiva