Indice completo degli articoli
Miscellanea
Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"
Legge 13 febbraio 1990, n. 26
- Aggiornato al
- 6 marzo 1992
- Articoli
- 24
- Versioni storiche
- 25
Capo I — Denominazione di origine, zona di produzione e caratteristiche merceologicheartt. 1-3
- Art. 1(Denominazione del prodotto) 1. La denominazione di origine "Prosciutto di Parma" riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, prodotto secondo le prescrizioni della presente legge e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti
- Art. 2Zona tipica di produzione e stagionatura
- Art. 3Caratteristiche merceologiche
