Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"

Art. 24 — Abrogazioni ed entrata in vigore

E' abrogata la legge 4 luglio 1970, n. 506. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, n. 83, continuano ad applicarsi in quanto compatibili fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge. Rimangono in vigore i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1978, 9 ottobre 1978 e 4 agosto 1986. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 23.

Testo vigente dal 20 febbraio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-02-13;26~art24 · fonte su Normattiva