Art. 24 — Abrogazioni ed entrata in vigore
E' abrogata la legge 4 luglio 1970, n. 506. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, n. 83, continuano ad applicarsi in quanto compatibili fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge. Rimangono in vigore i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1978, 9 ottobre 1978 e 4 agosto 1986. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 23.
Testo vigente dal 20 febbraio 1990
