capo I — DENOMINAZIONE DI ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE.
- Art. 1 — (Denominazione del prodotto) 1. La denominazione di origine "Prosciutto di Parma" riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, prodotto secondo le prescrizioni della presente legge e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti
- Art. 2 — Zona tipica di produzione e stagionatura
- Art. 3 — Caratteristiche merceologiche