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[1]I provvedimenti, adottati dal Ministro per l'educazione nazionale, sono definitivi.

[2]Contro i provvedimenti delle autorita' inferiori e' ammesso, entro trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministro per l'educazione nazionale.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art10 · fonte del testo