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[1]Le cose previste dagli articoli 1 e 2, appartenenti alle Provincie, ai Comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

[2]Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrita'. Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla Sopraintendenza, competente.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 245/1976

    Questione infondata
    20 dicembre 1976

    In una controversia di merito, relativa alla mancata consegna all'acquirente di un oggetto perché parte di una collezione cui sia stato imposto il vincolo di eccezionale interesse artistico e storico, con il conseguente divieto di procedere allo smembramento non autorizzato della collezione, è inammissibile - sia per mancata attestazione della rilevanza, sia perché questa va comunque esclusa - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 12, 24, 27, 28, 31, 32 e 34 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, che non concernono lo smembramento della collezione, previsto dal solo art. 5 della stessa legge. Quest'ultima disposizione, nel richiedere l'autorizzazione amministrativa per lo smembramento di una collezione di interesse artistico e storico, è diretta a garantire la funzione unitaria di questa, e non viola l'art. 42 per mancata previsione dell'indennizzo. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, non deve farsi luogo ad indennizzo allorché i limiti imposti alla proprietà privata, nell'ambito delle garanzie costituzionali, si riferiscano a modi di godimento di intiere categorie di beni, ne' quando sia regolata la situazione che i beni stessi hanno rispetto ad interessi della pubblica Amministrazione, sempreché la legge - come nella specie - abbia per destinataria la generalità dei soggetti.

    Art. 42 cost. · Art. 11 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 12 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 24 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art11 · fonte del testo