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[1]I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, delle cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge, hanno l'obbligo di sottoporre alla competente Sopra-intendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

[2]La disposizione del comma precedente si applica alle cose di proprieta' privata, nel solo caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2, 3 e 5.

[3]In sede di ricorso gerarchico avverso i provvedimenti del soprintendente, il Ministro per l'educazione nazionale decide sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art18 · fonte del testo