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Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera, purche' ne sia lata immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel piu' breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000
