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Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera, purche' ne sia lata immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel piu' breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art19 · fonte del testo