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[1]Il sopraintendente puo' ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 18 e 19.

[2]La stessa facolta' spetta al sopraintendente per i lavori relativi olle cose di cui agli articoli 2, 3 e 5, anche, quando non sia per esse intervenuta la notifica.

[3]In tal caso la notifica deve essere fatta dal Ministro non piu' tardi di 60 giorni dall'ordine di sospensione. Trascorso tale termine senza che il Ministro abbia provi veduto alla notifica, l'ordine di sospensione si intende revocato.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art20 · fonte del testo