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Con disposizione dei competenti sopraintendenti, sara' vietato il collocamento o l'affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicita', che danneggiano l'aspetto, il decoro o il pubblico godimento degli immobili indicati negli articoli 1, 2 e 3.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000
