In una controversia di merito, relativa alla mancata consegna all'acquirente di un oggetto perché parte di una collezione cui sia stato imposto il vincolo di eccezionale interesse artistico e storico, con il conseguente divieto di procedere allo smembramento non autorizzato della collezione, è inammissibile - sia per mancata attestazione della rilevanza, sia perché questa va comunque esclusa - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 12, 24, 27, 28, 31, 32 e 34 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, che non concernono lo smembramento della collezione, previsto dal solo art. 5 della stessa legge. Quest'ultima disposizione, nel richiedere l'autorizzazione amministrativa per lo smembramento di una collezione di interesse artistico e storico, è diretta a garantire la funzione unitaria di questa, e non viola l'art. 42 per mancata previsione dell'indennizzo. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, non deve farsi luogo ad indennizzo allorché i limiti imposti alla proprietà privata, nell'ambito delle garanzie costituzionali, si riferiscano a modi di godimento di intiere categorie di beni, ne' quando sia regolata la situazione che i beni stessi hanno rispetto ad interessi della pubblica Amministrazione, sempreché la legge - come nella specie - abbia per destinataria la generalità dei soggetti.
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