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Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' autorizzare con le cautele da determinarsi col regolamento, la permuta di cose d'antichita' e d'arte con altre appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art25 · fonte del testo