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[1]Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti, diversi da quelli indicati nell'art. 23, possono essere alienate, previa autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.
[2]Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' rifiutare l'autorizzazione, qualora ritenga che l'alienazione produca un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge o al pubblico godimento della cosa.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000
