Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
In una controversia di merito, relativa alla mancata consegna all'acquirente di un oggetto perché parte di una collezione cui sia stato imposto il vincolo di eccezionale interesse artistico e storico, con il conseguente divieto di procedere allo smembramento non autorizzato della collezione, è inammissibile - sia per mancata attestazione della rilevanza, sia perché questa va comunque esclusa - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 12, 24, 27, 28, 31, 32 e 34 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, che non concernono lo smembramento della collezione, previsto dal solo art. 5 della stessa legge. Quest'ultima disposizione, nel richiedere l'autorizzazione amministrativa per lo smembramento di una collezione di interesse artistico e storico, è diretta a garantire la funzione unitaria di questa, e non viola l'art. 42 per mancata previsione dell'indennizzo. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, non deve farsi luogo ad indennizzo allorché i limiti imposti alla proprietà privata, nell'ambito delle garanzie costituzionali, si riferiscano a modi di godimento di intiere categorie di beni, ne' quando sia regolata la situazione che i beni stessi hanno rispetto ad interessi della pubblica Amministrazione, sempreché la legge - come nella specie - abbia per destinataria la generalità dei soggetti.
Art. 42 cost. · Art. 11 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 12 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 24 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000. 45 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' vietata l'alienazione delle collezioni o serie di oggetti, di proprieta' di enti o istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia intervenuta, la notificazione di cui all'art. Il Ministro per l'educazione nazionale puo' autorizzarne l'alienazione anche parziale, nei casi e modi di cui all'articolo 24.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art27 · fonte del testo