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[1]Il Ministro per l'educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate nell'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.

[2]Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma, dell'articolo precedente.

[3]L'elenco delle cose mobili, delle quali si e' notificato l'interesse particolarmente importante, e' conservato presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno.

[4]Chiunque abbia interesse puo' prenderne visione.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art3 · fonte del testo