Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
[1]Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro per l'educazione nazionale ha, facolta', di acquistare la, cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.
[2]Qualora la cosa sia alienata insieme con altre per un unico Corrispettivo, il prezzo e' determinato d'ufficio dal Ministro.
[3]Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal Ministro, il prezzo stesso sara' stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
[4]Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facolta' di recedere dal contratto.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000
