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[1]Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle, scienze e delle arti, puo' vietare l'alienazione delle collezioni e serie di oggetti di proprieta' privata, notificate ai sensi dell'art. 5, quando ne derivi danno alla loro conservazione o ne sia menomato il pubblico godimento.
[2]In caso di alienazione, totale o parziale, e' riservato allo Stato il diritto di prelazione da esercitarsi nel termini e modi di cui agli articoli 31 e 32. Tale diritto puo' essere esercitato anche nel caso in cui la collezione o serie, in tutto o in parte, sia a qualunque titolo data in pagamento.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000
