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Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per gli scambi e per le valute, puo', di volta in volta, prescrivere che la tassa di esportazione di cui al precedente articolo venga pagata in una determinata valuta estera.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 25 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art38 · fonte del testo