Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 1998 al 11 gennaio 2000. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La spedizione o l'importazione in Italia delle cose indicate nell'articolo 35 e' certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione. Il certificato di avvenuta importazione e' rilasciato osservando le procedure e modalita' stabilite dal regolamento. Il certificato di avvenuta spedizione e' rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorita' dello Stato membro dell'Unione europea di spedizione. 4. Il certificato di cui al comma 3, per cinque anni dalla data della sua emanazio ne, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui all'articolo 36aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art39bis · fonte del testo