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[1]Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, puo' concedere l'esportazione temporanea in franchigia di oggetti indicati nell'art. 1, destinati a mostre o esposizioni d'arte all'estero oppure all'arredamento delle Regie sedi diplomatiche o consolari.

[2]Puo' inoltre concedere l'esportazione temporanea in franchigia agli agenti diplomatici e consolari che si rechino all'estero per servizio, per gli oggetti di cui all'art. 1 costituenti il mobilio privato.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 25 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art41 · fonte del testo