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[1]Le cose ritrovate appartengono allo Stato.
[2]Al proprietario dell'immobile sara' corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non puo' superare il quarto del valore delle cose stesse.
[3]In caso di disaccordo, il premio e' determinato insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal proprietario ed il terzo dal Presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000
