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[1]Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche archeologiche o, in genere opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1 deve ottenere autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale.
[2]Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'articolo 45 per quanto riguarda la osservanza delle norme imposte per i lavori, la revoca dell'autorizzazione ed il rimborso delle spese occorse per le opere eseguite.
[3]Le cose ritrovate appartengono allo Stato.
[4]Al proprietario e' corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non puo' superare la meta' del valore delle cose stesse.
[5]In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000
