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[1]Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato.
[2]Allo scopritore e' corrisposto dal Ministro in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso non puo' superare il quarto del valore delle cose stesse.
[3]Eguale premio spetta al proprietario della cosa in cui avvenne la scoperta.
[4]In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.
[5]Quando solo lo scopritore non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della Commissione e' nominato dallo scopritore, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla Commissione stessa.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000
