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[1]E' vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate nell'art. 1 di proprieta' dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.

[2]Il Ministro per l'educazione nazionale sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' autorizzare la esecuzione di calchi, qualora le condizioni dell'originale lo consentano.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art51 · fonte del testo