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Il Ministro per l'educazione nazionale puo' fare obbligo ai privati proprietari di cose immobili di eccezionale interesse, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2 e 3, e di collezioni o serie notificate a' sensi dell'art. 5, di ammettere a visitare per scopi culturali le cose, le collezioni e le serie stesse, con le modalita' da stabilirsi caso per caso, inteso il proprietario.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art53 · fonte del testo